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Sportello certificati anagrafici

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Sportello Certificati Anagrafici ed Ufficio autentiche

Dirigente: Avv.  Serra Laura
Responsabile dell'ufficio: Vincenzo Fiducioso
Tel.
0923-671318 - Fax 0923-671342
Email: anagrafe@comune.mazaradelvallo.tp.it
P.E.C.: servizidemografici@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

 Contatti Ufficio: Giambalvo Vita Maria - Asaro Matteo - Tel. n.0923-671329-317

CERTIFICAZIONE ONLINE "Progetto zerobarriere":

Responsabile Geom. Maurizio Giacalone - Dott. Dario Casuccio - Rag. Giovanni Pomilia - Dott. Riccardo Casuccio 
Tel. n.0923-671602

 

SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ONLINE

ATTENZIONE: dall'1 gennaio 2012, i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

 

Rilascio di certificati d'Anagrafe e di Stato Civile in modalità "ONLINE" con firma e timbro digitale in bollo.

Il servizio è fruibile solo ai cittadini residenti nel Comune di Mazara Del Vallo, e consente di ottenere in tempo reale la certificazione richiesta con Timbro Digitale valida a tutti gli effetti di Legge.

Il rilascio della certificazione, evita agli utenti, possibili code agli sportelli e la possibilità di ottenere tutti i certificati richiesti al proprio domicilio.

Il Timbro digitale è necessario per garantire ai documenti elettronici stampati i valori di integrità, non modificabilità e non ripudio, previsti già nella firma digitale.

I cittadini possono così produrre autonomamente i certificati di cui necessitano senza recarsi presso gli uffici comunali.

Per utilizzare il servizio bisogna essere in possesso delle credenziali da ottenere dopo apposita registrazione

Il Timbro Digitale è un codice a barre bidimensionale (codice 2D). Si presenta come un'area rettangolare di puntini bianchi e neri. 

www.timbrodigitale.com     (per scaricare il programma di codifica del timbro digitale)

Porzione di un timbro digitale
Porzione di un timbro digitale apposto su di un certificato.
  • Su  i certificati dovrà essere apposto nell'apposito spazio (in alto a destra) una marca da bollo (attualmente €. 16,00)
  

Elenco dei certificati disponibili:

  • Cittadinanza
  • Matrimonio
  • Nascita
  • Residenza
  • Residenza per Aire
  • Famiglia
  • Stato Libero 


Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni)

Cosa sono e come si presentano

    Cos'è

    E' la dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

    Cosa si può dichiarare

    Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:

    a) data e il luogo di nascita;
    b) residenza;
    c) cittadinanza;
    d) godimento dei diritti civili e politici;
    e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
    f) stato di famiglia;
    g) esistenza in vita;
    h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
    i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
    l) appartenenza a ordini professionali;
    m) titolo di studio, esami sostenuti;
    n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
    o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
    p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
    q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
    r) stato di disoccupazione;
    s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
    t) qualità di studente;
    u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
    v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
    z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
    aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
    bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
    bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
    cc) qualità di vivenza a carico;
    dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
    ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.


    N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.

    Certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione:
    - medici;
    - sanitari;
    - veterinari;
    - di origine;
    - di conformità CE;
    - di marchi;
    - di brevetti.

    Chi può dichiarare

    • cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
    • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

    Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati

    • MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
    • INTERDETTI: può dichiarare il tutore;
    • INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
    • CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;
    • CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

    Come si presenta

    Si sottoscrive semplicemente la dichiarazione e la si presenta o la si trasmette via posta, fax o e-mail; in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec.
    La firma non va autenticata.

    Validità

    Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:

    • per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
    • per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).

    Normativa di riferimento

    • L. n. 183 del 12 novembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012").
    • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa ".
    • Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 "Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative".
    • Circ. del Ministero dell'interno del 2 febbraio 1999 "Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
    • D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
    • L. n. 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
    • L. n.  del 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti".